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Polizze assicurative, rischi da coprire e clausole. Tutto quello che c’è da sapere dopo la legge Gelli

La legge sulla sicurezza delle cure è un cantiere che non si ferma: dopo l’arrivo del decreto sul sistema nazionale linee guida è atteso il decreto attuativo sui requisiti minimi delle polizze. Al ministero dello Sviluppo economico sono iniziati i contatti con l’Ania ed è in stand-by una commissione Enpam-Fnomceo nata per dar voce ai medici ma anche per trovare criteri di tariffazione dei vari rischi. La situazione in evoluzione non consente agli assicuratori di farsi avanti con formule consolidate e molti lettori, specie giovani specializzandi e tirocinanti che fanno sostituzioni in assistenza primaria e guardia, scrivono per sapere quali rischi coprire. Ma scrivono anche medici di famiglia “senior”: una rapida carrellata tra loro colleghi da tempo assicurati ha prodotto elementi per un rapido “tutorial” sulle cose da inserire in una polizza. Eccole.

Clausola pregressa – Le polizze oggi proposte sono del tipo claims made: coprono il medico da tutti i fatti verificati nel periodo di vigenza, più i fatti che – verificatisi prima ma non a conoscenza del medico – sono stati denunciati in quel periodo. La retroattività, che va sempre attivata, si chiama pure clausola “pregressa” e va a ritroso per un certo tempo. La legge 24/2017 fissa per medici dipendenti e convenzionati una responsabilità civile extracontrattuale con prescrizione a 5 anni: è il periodo da coprire. In passato le polizze erano proposte con la formula “loss occurrence”, che copriva i sinistri accaduti nell’anno di vigenza anche quando le denunce avvenivano dopo.

Copertura Rc professionale – con la legge Gelli Bianco accanto alla responsabilità “aquiliana” del sanitario per danni corporali e materiali occorre stare attenti alle perdite patrimoniali che vengono contestate a seguito del fatto del medico all’azienda sanitaria dalla corte dei conti. Ci sono poi RCO e RCI, la prima copre la responsabilità del medico verso i prestatori d’opera-fornitori, la seconda la colpa del dipendente del team, l’infermiere che sbaglia l’intramuscolo. Volendo essere pignoli, sempre per chi è titolare di uno studio, c’è la responsabilità per la conduzione dei locali, se il paziente si fa male per qualcosa che non è a posto e denuncia, il medico ha una tutela.

Tutela legale – Se ci fermassimo qui con le coperture, nei contenziosi civili e penali, visto che i “principi del foro” costano, sarebbe l’assicurazione a scegliere suoi avvocati e ciò può cozzare con l’interesse del medico, ad esempio se quest’ultimo anziché “conciliare” vuole contrastare fino in fondo un argomento del paziente che lo ha denunciato e che reputa errato. Per consentire al medico di scegliersi un suo legale, un suo perito, un suo Cto, va attivata questa copertura.

Rivalsa – Per la legge Gelli Bianco la responsabilità dell’azienda per danno al paziente resta contrattuale, ma l’azienda può rivalersi sul medico chiedendogli di restituirle quanto essa ha risarcito, e il medico dev’essere assicurato per coprire eventuali danni, in genere quantificati dalla Corte dei Conti poiché “erariali”, alle casse dell’Asl-ente pubblico.

Novità – Con l’estensione della normativa europea sulla privacy diventa importante la richiesta del consenso informato al paziente non solo sull’intervento da praticargli ma anche sull’uso dei suoi dati personali; il medico può essere chiamato in causa per incompleta informazione, e il rischio va esplicitato e coperto. Un titolare dovrà poi pensare a coprire la responsabilità che si configura a seguito dell’attività svolta dal sostituto, e i danni eventualmente conseguenti all’effettuazione di piccoli interventi nell’ambito delle prestazioni di particolare impegno professionale previste in convenzione (l’attività chirurgica extra-Accn è altra cosa e va coperta a parte) nonché eventuali attività aggiuntive come le ecografie in studio o altri esami ove contrattualmente contemplati. Un ulteriore rischio segue all’intervento di pronto soccorso ove obbligato dalla deontologia: se un cliente si soffoca con l’osso di pollo al ristorante qualunque medico in quanto tale deve intervenire ma per le conseguenze del suo intervento è bene abbia le spalle coperte.

I giovani – Al sostituto che ha appena iniziato la pregressa interessa poco, ma la copertura deve essere valida: è all’inizio della carriera, nel momento più vulnerabile, e il premio per i Mmg -visto il rischio mediamente basso – non è alto, per un massimale di 1,5 milioni molte proposte non arrivano a 450 euro; e alzando il massimale i premi crescono men che proporzionalmente.

Mauro Miserendino
(DoctorNews)

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