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Irap per Mmg con dipendente, una sentenza fa chiarezza. Ecco quando si deve pagare

Il medico di famiglia che ha solo una sola segretaria part time non paga l’Irap se questa segretaria ha mansioni unicamente esecutive, poiché è la “longa manus” che gli permette di svolgere i compiti richiesti in convenzione. E’ il senso della sentenza di Cassazione 9451 che con altre del 2016 -si ricorda un’ordinanza su tema praticamente identico al termine di un contenzioso innescato dall’allora dirigente del Sindacato Medici Italiani Cosmo De Matteis – continua a fare giurisprudenza nelle commissioni tributarie regionali. Stavolta a vincere il braccio di ferro con l’Agenzia delle Entrate è un medico di famiglia del Frusinate con una segretaria part-time: paga l’Irap nel 2006, 2007 e 2008 e chiede il rimborso. In risposta dall’Agenzia c’è solo il silenzio, che la legge considera come un “no”. Nel 2015 il medico ricorre alla commissione tributaria del capoluogo laziale che rigetta l’istanza: infatti, ancorché part-time, la segretaria è considerata integrare il requisito della autonoma organizzazione previsto dalla legge 446/97 istitutiva dell’imposta. In altre parole, contribuisce ad incrementare il reddito. Il convenzionato ricorre in secondo grado alla XVI commissione tributaria a Roma, che riprende in mano la giurisprudenza di Cassazione e stavolta gli dà ragione: non integra l’autonoma organizzazione se un medico per svolgere l’attività in convenzione si avvale dell’opera “non eccedente l’impiego di un solo dipendente avente mansioni meramente esecutive”. In generale, non è autonoma organizzazione avere il pc e le “dotazioni minime” per svolgere l’attività in convenzione ancorché il “quid pluris”, il “sovrappiù” che fa ravvisare un’attività autonomamente organizzata, vada delineato volta per volta dal giudice. L’appello dunque è fondato, l’impugnata sentenza ha errato nel ritenere che avvalersi di una segretaria part-time integri l’autonoma organizzazione.
Ricordiamo che sul dipendente part-time prima ancora della sentenza 9451/16 c’era stata la 3758/14 con contenuti analoghi; secondo altre sentenze della Cassazione che evitano al Mmg di pagare l’Irap, il collaboratore “pesa” ai fini dell’imposta solo ove il giudice valuti che esso contribuisca in maniera incisiva all’aumento del reddito, come hanno ribadito le sentenze 22020 e 22022 del 2013 e 7153 del 2014. Nel 2016 con circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E è arrivato un ulteriore criterio di esenzione: sono stati automaticamente esclusi i medici liberi professionisti i cui redditi, leggibili sul quadro RE della dichiarazione dei redditi, provengano per oltre il 75% da attività svolta in base a convenzioni con Asl. Sempre nel 2016, infine la sentenza 7291 emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite a seguito di contenzioso patrocinato dalla Commissione Fisco Fimmg, ha sancito la non assoggettabilità all’imposta del medico di famiglia organizzato in forma associata, sempre ove rispetti “determinati limiti strumentali ed occupazionali”.

Mauro Miserendino (Doctor33)

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