Ma dall’altra parte ricorda che l’obbligo di invio online c’è già sulle fatture emesse verso soggetti della Pubblica Amministrazione come Asl, Regioni, Ordini (DM n. 55/2013), e verso strutture sanitarie private, in quanto nei rapporti tra soggetti titolari di Partita Iva (B2B-business to business) è sempre necessaria l’e-fattura. E ricorda che c’è al momento, almeno finché il decreto fiscale non sarà convertito in legge, per prestazioni eseguite in libera professione verso gli assistiti come gli stessi certificati, ivati o non. Ove passasse la modifica tesa ad esentare i professionisti sanitari, l’obbligo di e-fattura tra l’altro non si azzererebbe; resterebbe però limitato alle prestazioni per le quali il paziente si opponga all’invio al Fisco dei suoi dati per la precompilazione del 730. Insomma, meglio predisporsi.
Il medico poi riceverà fatture online come committente di servizi e dovrebbe munirsi di codice destinatario per i suoi fornitori, come ogni altro lavoratore autonomo. Tale codice corrisponde o all’indirizzo di posta elettronica certificata del medico oppure ad un codice alfanumerico di 7 cifre – quello per cui l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione la sua funzionalità. La Commissione Fisco Fimmg consiglia di evidenziare il codice destinatario (o la Pec in alternativa) su carta intestata o sito web. Inoltre, il medico farà bene a chiedere ovunque copia cartacea della e-fattura al fornitore, «così da poterla anticipare al commercialista che provvederà al riscontro documentale presso il Sistema d’Interscambio, oltre ad avere garanzia della effettiva trasmissione da parte del fornitore della fattura stessa». Quanto alla conservazione in archivio informatizzato, l’Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di spedizione e conservazione ma alcune software house produttrici di gestionali di studio stanno per arricchire i prodotti e Fimmg lancerà a breve l’uso di una funzionalità con NetMedica Italia.
Il decreto fiscale all’articolo 11 prevede che a regime la fattura sarà in regola se trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio entro 10 giorni dalla data dell’effettuazione dell’operazione; e in essa va riportata anche la data della prestazione. Per il mancato o ritardato invio dei dati, le sanzioni sono quelle di cui al decreto legislativo 471/97 che all’articolo 6 prevede dal 90 al 180% dell’Iva relativa all’imponibile non documentato o registrato in modo adeguato. Si profila tuttavia una moratoria per rinviare l’applicazione delle sanzioni a luglio, o addirittura a settembre 2019. Nel periodo di moratoria non dovrebbero essere applicate sanzioni per fatture emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale); e la sanzione sarebbe ridotta dell’80% se la fattura è emessa entro il termine per effettuare la liquidazione Iva del periodo successivo.