Ordine Medici – Ordine dei Medici e Odontoiatri di Como http://omceoco.it Just another WordPress site Wed, 17 Feb 2021 08:11:16 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.16 Tassa iscrizione Ordine, Legge Lorenzin apre a riduzioni. Ecco le categorie coinvolte http://omceoco.it/tassa-iscrizione-ordine-legge-lorenzin-apre-a-riduzioni-ecco-le-categorie-coinvolte/ Sat, 13 Jan 2018 13:16:46 +0000 http://omceoco.it/?p=2314 Tra le novità della legge Lorenzin approvata a fine anno e prossima all’entrata in vigore c’è la possibilità per gli ordini di diminuire la tassa di iscrizione ai giovani medici e ai pensionati ma anche ai medici in difficoltà economica e professionale. Una chance su cui fin qui la legge ordinistica del 1946 non era chiara. L’articolo 4 parlava genericamente di una tassa di iscrizione all’albo. L’articolo 21 aggiungeva che spetta agli organi competenti dell’ordine provinciale stabilire l’importo del contributo annuo dell’iscritto, d’accordo con il consiglio nazionale Fnomceo, non facendo precisazioni sul quantum o su eventuali differenziazioni. «Siccome si parlava al singolare, fu data un’interpretazione nel senso di una tassa indifferenziabile. Ma proprio negli anni Ottanta si iniziò a sentire la necessità di precisare meglio quella legge che addirittura all’inizio non prevedeva l’iscrizione agli ordini dei medici dipendenti introdotta solo con un decreto del Ministero della Salute del 30 gennaio 1982 che la considerò obbligatoria nei concorsi», spiega Marco Perelli Ercolini, vicepresidente Federspev ed esperto di diritto sanitario. «Nel 1988 nell’indirizzo dei regolamenti attuativi della legge 400 (sui nuovi poteri della Presidenza del Consiglio) da adottare entro fine di quell’anno sentite le Federazioni Nazionali interessate, si inserì a chiarimento interpretativo la possibilità per i Consigli ordinistici di stabilire entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese di gestione dell’Ordine, una “tassa annuale anche diversificata”. Negli anni solo pochi ordini hanno utilizzato questo “cavillo” che pure molto aiuta i giovani in tempo di avviamento. Dal 2016, ad esempio, a Milano è stata dimezzata la quota di iscrizione per i primi 3 anni di anzianità di laurea e per gli iscritti che hanno compiuto 85 anni e lo scorso anno la riduzione è stata estesa fino ai primi 5 anni e agli iscritti da 80 anni in su. «La nostra Federazione sanitari pensionati e vedove Federspev in passato si era battuta per una diversificazione, specie per i medici anziani che, pur non esercitando, non si cancellano dall’Ordine per segno di appartenenza ma il «no» della Fnomceo aveva persino costretto alcuni Ordini a ritornare indietro dalla concessione di una tariffazione inferiore», ricorda il vicepresidente Federspev Marco Perelli Ercolini. Di recente qualcosa è cambiato e la presidente Fnomceo Roberta Chersevani ha avallato la richiesta del presidente Federspev Michele Poerio. E ora l’articolo 3 «Compiti del Consiglio Direttivo e Commissione di Albo» comma 1, lettera g) della legge Lorenzin, tagliando la testa al toro sulle varie interpretazioni negative date in passato, consente di “proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti la tassa annuale necessaria a coprire le spese di gestione, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative”.

Ora toccherà gli Ordini applicare le diversificazioni. Perelli Ercolini rilancia: «L’obiettivo di Federspev sarebbe comunque far partire le riduzioni dal momento in cui il medico va in pensione». Una annotazione collaterale: nella dichiarazione dei redditi La tassa ordinistica ai fini fiscali è totalmente deducibile dal libero-professionista con partita IVA, ma non dal medico ospedaliero, anche se richiesta all’assunzione in ruolo. In realtà, precisa Perelli Ercolini, «una sentenza della Cassazione del 2015, la 7776 dispone che il pagamento della tassa annuale di iscrizione rientra tra i costi per lo svolgimento dell’attività medica, che in via normale riguarda il medico ospedaliero. La sentenza è però in contrasto con una lunga giurisprudenza della Corte dei Conti e in particolare con la deliberazione 1/2011 delle Sezioni Riunite e 162/2015 della Corte dei Conti Toscana. Questo panorama andrebbe tenuto presente nell’attuale discussione sulle riforme degli ordini per arrivare a norme che facciano chiarezza per il futuro».

Mauro Miserendino
(Doctor33)

]]>