Deontologia – Ordine dei Medici e Odontoiatri di Como http://omceoco.it Just another WordPress site Wed, 17 Feb 2021 08:11:16 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.16 Consiglio Nazionale FNOMCeO a Bari: Stamina, bilancio, codice deontologico http://omceoco.it/consiglio-nazionale-fnomceo-a-bari-stamina-bilancio-consultivo-2013-codice-deontologico/ Mon, 16 Jun 2014 10:49:34 +0000 http://omceoco.it/?p=628 Nei giorni scorsi, come anticipato e ampiamente ripreso dai media nazionali e locali, Bari è stata luogo di una serie di appuntamenti proposti dalla Federazione nazionale degli Ordini con il supporto del locale Ordine provinciale. I tre momenti cardine sono stati il convegno su formazione e accesso al lavoro, la seduta della Ceom (la conferenza europea degli ordini dei medici, alla cui presidenza è stato eletto Nicola D’Autilia) e il Consiglio Nazionale della FNOM. Ecco una sintesi dei lavori del consiglio.

APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO

Il Consiglio Nazionale, riunito a Bari venerdì 13 giugno, udita la relazione del tesoriere Raffaele Iandolo, ha approvato all’unanimità, per alzata di mano, il conto consuntivo 2013. Sempre all’unanimità, è stata poi approvata la relazione del collegio dei revisori dei conti, illustrata da Ezio Casale, nonché una variazione al bilancio 2014.

Nella sua relazione, Iandolo ha illustrato le cifre più significative del bilancio della Federazione che mostrano una situazione finanziaria con un fondo cassa al 31 dicembre 2013 pari a 14.334.299,24 euro, mentre l’avanzo di amministrazione è di 15.493.655,08 euro, con un incremento di 3.151.327,63 rispetto al 31 dicembre 2012. Per Iandolo “si tratta di un bilancio forte, che ci consente non soltanto di risolvere definitivamente la questione della sede, ma anche di avere a disposizione fondi per la formazione e per i giovani medici. In questa ottica, abbiamo concepito anche la delibera di assestamento del bilancio 2014”.

Nel fornire l’elenco dettagliato delle molteplici attività della Federazione con numerose riunioni di gruppi di lavoro, osservatori e consulte di area medica e odontoiatrica, Iandolo ha ricordato che nel corso del 2013, si sono tenute 15 riunioni di comitato centrale, di cui 12 a Roma e altre a Taranto, Torino e Caserta; cinque riunioni di consiglio nazionale tutte a Roma; due assemblee CAO, sempre a Roma, due riunioni della commissione medici e undici riunioni della commissione odontoiatri. Convegni, seminari e workshop si sono tenuti a Roma e in altre città. “In conclusione ritengo – ha detto infine Iandolo – che l’attività 2013 della FNOMCeO possa ritenersi più che soddisfacente, sia per gli aspetti economico-finanziari che per quelli istituzionali, politici e organizzativi”.

CONTINUA LA PRESA DI POSIZIONE SUL CASO STAMINA

I lavori di consiglio hanno espresso (e su questo è stato emesso uno specifico comunicato stampa) un forte e accorato appello, il cui testo è stato approvato all’unanimità, rivolto al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e alle altre alte cariche dello Stato perché ascoltino le motivazioni della Federazione, che sono di assoluta contrarietà rispetto al cosiddetto caso Stamina.

Nel corso del consiglio nazionale, è intervenuto il Presidente dell’OMCeO di Brescia Ottavio Di Stefano, che ha ripercorso l’intera vicenda consumatasi presso gli Spedali Riuniti della città, in un’altalena di situazioni complesse e delicate e con pronunciamenti contrastanti da parte di diverse Procure. Fino ad arrivare alla riunione straordinaria del Comitato Centrale della FNOMCeO, tenutasi a Brescia sabato 6 giugno, da cui è uscito un pronunciamento forte contro il “caso” Stamina, che definire “metodo” sarebbe pura fantasia.

Anche a Bari, diversi presidenti di Ordine sono intervenuti per affermare, tutti concordi, che il cosiddetto “caso” Stamina presenta almeno un aspetto molto critico che attiene alla fragilità del metodo di valutazione, che invece andrebbe rafforzato. Intanto, l’OMCeO di Brescia ha sostenuto e sostiene l’obiezione di coscienza dei medici che rifiutano di applicare Stamina, mentre da parte di altri Ordini, in particolare Mantova, è stata avanzata la richiesta perché la FNOMCeO si pronunci per il provvedimento disciplinare nei confronti dei medici che dovessero aderire a Stamina.

Tra gli altri, è intervenuto il Presidente onorario della Federazione, Aldo Pagni, che ha ricordato il clima orribile che venne a crearsi all’epoca della cosiddetta terapia Di Bella, con un’ondata mediatica che fu contrastata con decisione, ma anche con molta difficoltà dalla Federazione. Come d’altra parte avvenne nel caso Bonifacio. Il fatto che tali fenomeni periodicamente si ripresentano. Ma, rispetto agli anni scorsi, si può affermare che oggi i progressi stessi della medicina e dei metodi diagnostici e delle terapie dovrebbero sgombrare il campo da personaggi che, in maniera ricorrente, si propongono titolari di cure che cure non sono e si autoproclamano portatori di miracoli che puntualmente non avvengono.

Rispetto a questi fenomeni, la posizione della FNOMCeO è chiara e forte. In effetti, il Consiglio Nazionale ha confermato e rafforzato il pronunciamento di una settimana prima del Comitato Centrale a Brescia: “L’esercizio della Medicina è fondato sull’autonomia e la responsabilità del medico, che deve ispirare la sua pratica professionale alle evidenze scientifiche disponibili, perseguendo l’efficacia, l’appropriatezza e la sicurezza delle cure”. E ancora: “La Libertà di agire in Scienza e Coscienza è posta a presidio dell’autonomia e della responsabilità del medico, quale garanzia della tutela della Salute degli individui e della collettività”. Il Consiglio Nazionale ha infine espresso “la propria solidarietà ai medici e all’OMCeO di Brescia, condividendo il loro rifiuto di eseguire le ordinanze dei giudici che impongono l’esecuzione delle procedure Stamina in assenza di una pronuncia della Commissione tecnico-scientifica insediata dal ministro della Salute”, ritenendo che tale rifiuto sia “l’espressione tecnico-professionale, etica e civile più alta e qualificata non contro, ma al servizio del diritto della tutela della Salute”.

D’altra parte, la settimana precedente, proprio durante la sua trasferta a Brescia, il Comitato Centrale, unitamente al consiglio dell’OMCeO provinciale, era stato altrettanto netto, nello stesso giorno in cui Marino Andolina ha praticato, agli Spedali Civili, un’infusione secondo il cosiddetto “Metodo Stamina” : “Anche oggi, in una circostanza che non esitiamo a definire oscura e oscurantista per la Sanità, ribadiamo la nostra vicinanza ai malati, alle loro famiglie, alle loro sofferenze. I medici dicono “no” e si rifiutano di attuare procedure la cui fondatezza scientifica, sicurezza e appropriatezza terapeutica non sono note; né sono, a tutt’oggi, validati i presupposti per l’avvio di una sperimentazione. E lo fanno innanzitutto per ribadire il diritto a cure che rispettino le speranze dei malati e la dignità delle loro sofferenze. In uno scenario nel quale giganteggiano l’inazione della Regione Lombardia e gli incredibili paradossi di una Magistratura civile che nomina, quali propri ausiliari, soggetti già inquisiti per la stessa questione dalla Magistratura penale, la scelta sofferta – ma determinata e responsabile – di tutti i medici del più grande ospedale di Brescia di non ottemperare a queste disposizioni dei Tribunali è quanto di più alto e civile si possa intendere e interpretare per Obiezione in Scienza o Coscienza. Come medici, ci siamo assunti le nostre responsabilità: siamo uniti e determinati in questa scelta. Chi deve si attivi per la sua parte, con la stessa determinazione e responsabilità”.

PROSEGUE IL CAMMINO DEL CODICE DEONTOLOGICO

Durante i lavori di Bari, il Consiglio Nazionale ha approvato con votazioni tutte a larga maggioranza, quattro allegati al Nuovo Codice di Deontologia medica, varato a Torino lo scorso 18 maggio. L’impegno assunto nella città sabauda è stato pertanto rispettato in meno di un mese. Gli allegati, da intendersi come indirizzi applicativi, riguardano il Giuramento professionale, Conflitto di interessi, Information and Communication Tecnology e Ricerca-Sperimentazione. In particolare, gli allegati interessano l’articolo 30 (Conflitto di interessi), l’articolo 47 (sperimentazione scientifica), l’articolo 78 (Tecnologie informatiche).

I quattro testi, oggetto di riflessioni, aggiunte e modifiche in sede di CN, saranno sottoposti al coordinamento formale e successivamente resi pubblici portando a compimento un lavoro di riflessione e confronto durato oltre un anno. Il nuovo testo di riferimento della deontologia professionale medica italiana ha visto una intensa e complessa mole di lavoro, ma un unico filo unisce i percorsi compiuti dalla Federazione per arrivare al nuovo Codice, secondo le parole usate a Bari dal presidente Amedeo Bianco: “Abbiamo coniugato scienza, diritto e tutela della salute, perché, in fondo, la finalità ultima delle nostre prese di posizione nonché delle nostre azioni come medici è proprio la tutela del diritto alla salute dei cittadini”.

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Deontologia, atto medico e rapporto con professioni sanità http://omceoco.it/il-codice-di-deontologia-medica-latto-medico-e-il-rapporto-con-le-professioni-sanitarie/ Wed, 28 May 2014 08:40:04 +0000 http://omceoco.it/?p=449 Non è il Codice lo strumento per regolare i rapporti tra le professioni. Lo strumento della deontologia, essendo per sua natura, monoprofessionale, mal si presta a definire rapporti e situazioni interprofessionali. Che hanno invece bisogno di una più ampia discussione all’interno non del mondo, ma dei mondi professionali La Federazione nazionale degli ordini dei medici ha presentato il nuovo codice deontologico. Tra i numerosi spunti di interesse spicca, in linea con il dibattito degli ultimi mesi, per ordine di importanza, il riferimento all’attività medica e al rapporto con le altre professioni sanitarie. In premessa vorrei ricordare che il contenuto delle norme di un codice deontologico (Aprile A., Benciolini P., Il codice deontologico dell’ostetrica/o: prime valutazioni, Rivista di diritto delle professioni sanitarie, 4, 2000) è sostanzialmente rapportabile a quattro tipologie di norme: 1. norme deontologiche rapportabili a specifiche previsioni di legge; 2. norme di natura prettamente etica; 3 norme di natura prettamente deontologica; 4. norme di carattere disciplinare. Le norme sui rapporti all’interno e all’esterno della professioni sono contenute, in genere e per trattazione sistematica, nel punto sub 3. Sono norme che non hanno una valenza prescrittiva e sono meramente integratrici di precetti giuridici esistenti o suppliscono carenze legislative. Sempre in premessa bisogna ricordare che le norme contenute nei codici deontologici possono essere secundum legem e mai contra legem.  Nei fatti la normazione deontologica si limita a questioni ripetitive o integrative di norme esistenti o anche esplorando nuove tematiche, ma sempre in linea con i principi generali dell’ordinamento giuridico. L’attività medica e i rapporti tra le professioni nel codice Fnomceo 2014. L’articolo 3 del nuovo codice innova – rispetto alle precedenti versioni – introducendo una versione “paralegislativa” dell’attività medica. Riportiamo per esteso i commi 2 e 3 per esteso evidenziando in grassetto le parti di maggiore interesse. “Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli ordinamenti didatticidei corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca. La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità”. Riportiamo anche il primo comma dell’art. 13: “La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico”. Il codice 2014 opera un curioso rimando legislativo – senza citarlo – alle legge di abilitazione sulle professioni sanitarie (legge 26 febbraio 1999, n. 42) che come è largamente noto ancora il campo proprio di attività e di responsabilità anche agli ordinamenti didattici  dei corsi di laurea. Le difficoltà del contesto sanitario in cui si muove oggi il medico. Il motivo per il quale il codice di deontologia medica senta il bisogno di richiamare l’esercizio professionale agli ordinamenti didattici è facilmente spiegabile dalla diversa complessità in cui si muove oggi il medico nel contesto delle organizzazioni sanitarie. La professione medica – al pari delle altre professioni sanitarie – prova a mettere dei punti fermi diversi dalla generica e antica tradizione della sostanziale equivalenza tra attività sanitaria e attività medica. Cerca di fissare con riferimenti più puntuali il proprio agire professionale tentando di ricavare anche alcuni ambiti di esclusività quali la diagnosi (art. 3) e la prescrizione (art. 13). La prima notazione che possiamo porre è che entrambi sono senza aggettivazione. Non quindi la diagnosi clinica ma una più generica “diagnosi” e non una prescrizione farmacologica o di trattamento medico ma una più generica prescrizione. L’impressione prima facie che si ricava – memori del dibattito sulle competenze specialistiche e avanzate degli scorsi mesi – è che si cerchi di porre un ancoraggio normativo  – ancorché strettamente deontologico e non giuridico – alla carenza di norme definitorie dell’attività medica. A fronte, cioè, di un contesto di professioni sanitarie – i ventidue profili – decisamente normate, sembra che la professione medica cerchi, comunque, delle regole definitorie delle proprie attività nella normazione codicistica deontologica cercando di farle supplire proprio la carenza legislativa. Il risultato però non è soddisfacente proprio per l’eccessiva genericità.Non si definisce la generica diagnosi ma solo le sue ampie finalità scordando che i vari mondi professionali utilizzano queste terminologie da tempo. Ricordiamo la “diagnosi infermieristica”, la diagnosi ostetrica”, la “diagnosi fisioterapica”, “la diagnosi ortottica” ecc. Se la deontologia medica definisce la diagnosi “una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile” competenza del medico aveva a questo punto il compito di chiarire meglio i propri ambiti e i criteri di distinzione con le altre tipologie di diagnosi esistenti in sanità. Inoltre, tautologicamente, la definisce “non delegabile”. I concetti devono essere chiari:se una attività è “tipica ed esclusiva” (parole della Corte di Cassazione) di una professione è assolutamente evidente che in base ai noti principi della “delega di funzioni” che non sia delegabile. Stessa formula usata anche per la prescrizione dove il codice Fnomceo si mantiene generico al primo comma dell’articolo 13 ma dal secondo comma descrive però i limiti e i principi della stretta prescrizione farmacologica. Anche nell’articolo 35, rubricato come “Consenso e dissenso informato” la normazione deontologica prevede una “esclusiva”. Recita testualmente il primo comma che “l’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile”. In questo caso devono essere chiarite fino in fondo le conseguenze di tale disposto: la messa al bando delle firme sottoposte ai pazienti da parte di altro personale sanitario. Il processo completo di informazione al paziente e di acquisizione del consenso o del dissenso deve essere operato totalmente dalla professione medica. Anche in questo caso colpisce la genericità dell’articolo: si intende il consenso alle cure cliniche o, più ampiamente, il consenso alle attività sanitarie di cui il medico non è però il dominus assoluto? Decisamente meno prescrittivo e più marcatamente deontologicoè il contenuto dell’articolo 66 “Rapporto con le altre professioni sanitarie”. Riportiamo per esteso il primo comma. “Il medico si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità”.  Formulazione deontologica che si inserisce nella tradizione. Riportiamo anche il secondo comma dell’articolo 66: “Il medico sostiene la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte e l’osservanza delle regole deontologiche” Il secondo comma torna sulle competenze, questa volta, inserite nel contesto delle organizzazioni vincolando il medico e le organizzazioni sanitarie – che non possono essere vincolate dalla normazione codicistica! – al “rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte”. Questo ultimo punto si presta a degli equivoci soprattutto nel caso in cui le “funzioni assegnate” appartengono a vecchi piani di lavoro e a vecchie consuetudini che non hanno tenuto conto delle evoluzioni normative e professionali. Il nuovo codice Fnomceo, in questo caso, rischia di essere un freno ai cambiamenti dei rapporti tra le professioni e rischia di cristallizzare comportamenti e prassi che non sempre meritano di essere difesi nell’interesse della funzionalità delle organizzazioni stesse. Queste prime riflessioni ci fanno capire che lo strumento della deontologia, essendo per sua natura, allo stato dell’arte oggi, monoprofessionale, mal si presta a definire rapporti e situazioni interprofessionali che hanno bisogno di una più ampia discussione all’interno non del mondo, ma dei mondi professionali. Luca Benci Giurista Professioni sanitarie e Biodiritto (Quotidiano Sanità)

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Fnomceo. Per i medici arriva il nuovo Codice Deontologico http://omceoco.it/fnomceo-per-i-medici-arriva-il-nuovo-codice-diagnosi-e-prescrizione-sono-atti-medici/ Mon, 19 May 2014 07:02:01 +0000 http://omceoco.it/?p=384 Dopo una lunga votazione, che ha vagliato i molti emendamenti, il nuovo Codice è stato approvato con una larga maggioranza dal Consiglio nazionale della Fnomceo, con 10 voti contrari e 2 astenuti sui 106 rappresentanti degli Ordini provinciali. Confermati i cambiamenti annunciati nei giorni scorsi e integrato l’articolo 3 che ribadisce le competenze del medico su diagnosi e prescrizione.

La parola “paziente” non è sparita dal Codice di Deontologia Medica approvato oggi a Torino dal Consiglio nazionale della Fnomceo, ma si alterna, nei casi opportuni, con l’indicazione più ampia di “persona” o “persona assistita”.  Il nuovo testo, votato a larga maggioranza con 10 voti contrari e 2 astenuti sui rappresentanti dei 106 Ordini provinciali, contiene le novità preannunciate alla vigilia della votazione. Approvata un’integrazione all’articolo 3 che ribadisce le competenze del medico su diagnosi e prescrizione e inseriti 4 nuovi articoli riguardanti la medicina potenziativa, la medicina militare, le nuove tecnologie e i rapporti con l’organizzazione sanitaria.

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